Piccola fauna, flora e vegetazione spontanea
Dopo oltre trent'anni, la Regione Lombardia ha aggiornato la L.R. 33 del 1977 con un provvedimento organico per "la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea".
Si tratta della L.R. nr. 10 del 31 marzo 2008, che prevede forme di tutela specifiche per la fauna minore (invertebrati, anfibi e rettili, flora spontanea) e la definizione di una "lista nera" delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione. La nuova legislazione demanda poi a una Delibera di Giunta Regionale per gli elenchi dettagliati delle singole specie animali e vegetali soggetti a tutela, distinte in:
Si tratta della L.R. nr. 10 del 31 marzo 2008, che prevede forme di tutela specifiche per la fauna minore (invertebrati, anfibi e rettili, flora spontanea) e la definizione di una "lista nera" delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione. La nuova legislazione demanda poi a una Delibera di Giunta Regionale per gli elenchi dettagliati delle singole specie animali e vegetali soggetti a tutela, distinte in:
- comunità e specie di invertebrati da proteggere;
- specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e specie di anfibi e rettili autoctoni protetti;
- specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;
- lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;
- lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.
Lumache e gamberi di fiume
La chiocciola è ricercata a scopo culinario. La sua densità, in Lombardia, è molto diminuita negli ultimi anni. Per questo motivo la cattura di lumache (genere Helix e Cantareus) è sempre vietata nei mesi da marzo a settembre, così come è sempre vietata, in qualunque periodo dell'anno, nel periodo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole. Nel periodo compreso tra ottobre e febbraio la cattura è consentita, con il limite massimo di trenta individui per persona.
Per quanto riguarda i gamberi di fiume (genere Austropotamobius), si tratta di una specie di crostacei ormai molto rara, a causa degli inquinamenti delle acque, e che si è conservato solo in alcune sorgenti e nella parte superiore di alcuni corsi d'acqua perenni. Esiste un divieto assoluto di uccisione, cattura, trasporto e detenzione del gambero di fiume.
Per quanto riguarda i gamberi di fiume (genere Austropotamobius), si tratta di una specie di crostacei ormai molto rara, a causa degli inquinamenti delle acque, e che si è conservato solo in alcune sorgenti e nella parte superiore di alcuni corsi d'acqua perenni. Esiste un divieto assoluto di uccisione, cattura, trasporto e detenzione del gambero di fiume.
Anfibi e rettili
La rana verde comune, che vive sulle rive di stagni, paludi e canali a lento corso, è la specie più comune in Lombardia, nonostante il sensibile calo numerico che ha subito in molte località a causa dell'impiego massiccio di insetticidi e diserbanti. è la specie più ricercata a scopo culinario.
Sui rilievi alpini e prealpini del lecchese si incontra invece la Rana Temporaria, che si concentra, in primavera, nelle torbiere e nei laghetti (slavasc) per la deposizione delle uova: è soprattutto in questo periodo che viene presa di mira.
Rane, salamandre, tritoni, lucertole e diverse specie di serpenti sono protetti dalla legislazione vigente, che ne vieta "la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo".
In particolare la cattura di qualsiasi specie di rana è sempre vietata da ottobre a giugno, così come è sempre vietata, in qualunque periodo dell'anno, dal tramonto al sorgere del sole. Da luglio ad agosto è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie Rana klepton esculenta e rane rosse della specie Rana temporaria, per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona, unicamente mediante l'uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo.
Ricordiamo che anche i rospi, pure non ricercati per scopi culinari, sono oggetto di protezione; essi, verso la metà di marzo, compiono una migrazione massiccia dai loro rifugi invernali fino agli stagni e alle rive paludose dei laghi, per la deposizione delle uova. Durante questi "esodi" sono spesso vittime a centinaia del traffico automobilistico.
Nella nostra provincia, da diversi anni, le Guardie WWF collaborano alla salvaguardia di questa specie "proteggendone" la migrazione, particolarmente intensa in località Melgone, sulla provinciale che collega Lecco con Bellagio.
Nel periodo di migrazione, è particolarmente gradita la collaborazione di tutti quanti vogliano dare una mano in questa attività, prevalentemente serale, che è poco impegnativa e anche abbastanza divertente, potendo essere svolta anche da famiglie con bambini, che hanno modo di sperimentare un'esperienza simpatica ed educativa, semplicemente aiutando i rospi ad attraversare la strada!
Sui rilievi alpini e prealpini del lecchese si incontra invece la Rana Temporaria, che si concentra, in primavera, nelle torbiere e nei laghetti (slavasc) per la deposizione delle uova: è soprattutto in questo periodo che viene presa di mira.
Rane, salamandre, tritoni, lucertole e diverse specie di serpenti sono protetti dalla legislazione vigente, che ne vieta "la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo".
In particolare la cattura di qualsiasi specie di rana è sempre vietata da ottobre a giugno, così come è sempre vietata, in qualunque periodo dell'anno, dal tramonto al sorgere del sole. Da luglio ad agosto è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie Rana klepton esculenta e rane rosse della specie Rana temporaria, per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona, unicamente mediante l'uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo.
Ricordiamo che anche i rospi, pure non ricercati per scopi culinari, sono oggetto di protezione; essi, verso la metà di marzo, compiono una migrazione massiccia dai loro rifugi invernali fino agli stagni e alle rive paludose dei laghi, per la deposizione delle uova. Durante questi "esodi" sono spesso vittime a centinaia del traffico automobilistico.
Nella nostra provincia, da diversi anni, le Guardie WWF collaborano alla salvaguardia di questa specie "proteggendone" la migrazione, particolarmente intensa in località Melgone, sulla provinciale che collega Lecco con Bellagio.
Nel periodo di migrazione, è particolarmente gradita la collaborazione di tutti quanti vogliano dare una mano in questa attività, prevalentemente serale, che è poco impegnativa e anche abbastanza divertente, potendo essere svolta anche da famiglie con bambini, che hanno modo di sperimentare un'esperienza simpatica ed educativa, semplicemente aiutando i rospi ad attraversare la strada!
Flora spontanea e piante officinali
Agli effetti dell'attuale legislazione la Regione Lombardia ha identificato come flora spontanea protetta un insieme di specie suddivise in specie "a protezione rigorosa", di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata (per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore... possono essere raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde...).
Tra le specie a protezione rigorosa (divieto assoluto di raccolta) citiamo alcune delle più conosciute: le aquilegie, alcune genziane, tutte le orchideee, le peonie, la stella alpina, il bucaneve (Galanthus nivalis, da non confondere con Helleborus niger, che è invece a raccolta regolamentata).
Per l'elenco dettagliato delle singole specie rimandiamo comunque ancora agli elenchi ufficiali della Regione Lombardia.
Una citazione a parte per quanto riguarda la raccolta di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e mirtillo rosso (Vaccinium vitis idaea), per i quali ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo pari a un chilogrammo per giornata di raccolta. È consentita la raccolta con le sole mani nude e, ove sia operata da più raccoglitori congiuntamente, il quantitativo massimo giornaliero complessivamente consentito è pari a quattro chilogrammi di mirtilli.
Infine, per quanto riguarda la raccolta di piante officinali in Lombardia, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco competente per territorio, previo autorizzazione del CFS. L'elenco delle piante dichiarate officinali è contenuto nel R.D. Nr. 772 del 26/5/32 (Artt. 1 e 9 della Legge Nr. 99 del 6/1/31).
Tra le specie a protezione rigorosa (divieto assoluto di raccolta) citiamo alcune delle più conosciute: le aquilegie, alcune genziane, tutte le orchideee, le peonie, la stella alpina, il bucaneve (Galanthus nivalis, da non confondere con Helleborus niger, che è invece a raccolta regolamentata).
Per l'elenco dettagliato delle singole specie rimandiamo comunque ancora agli elenchi ufficiali della Regione Lombardia.
Una citazione a parte per quanto riguarda la raccolta di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e mirtillo rosso (Vaccinium vitis idaea), per i quali ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo pari a un chilogrammo per giornata di raccolta. È consentita la raccolta con le sole mani nude e, ove sia operata da più raccoglitori congiuntamente, il quantitativo massimo giornaliero complessivamente consentito è pari a quattro chilogrammi di mirtilli.
Infine, per quanto riguarda la raccolta di piante officinali in Lombardia, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco competente per territorio, previo autorizzazione del CFS. L'elenco delle piante dichiarate officinali è contenuto nel R.D. Nr. 772 del 26/5/32 (Artt. 1 e 9 della Legge Nr. 99 del 6/1/31).
La formica rufa
La Formica rufa rappresenta un eccezionale rimedio contro la diffusione della processionaria, una farfalla notturna il cui bruco si nutre degli aghi di alcune specie di conifere, causando gravi danni al patrimonio boschivo.
Per questo è assolutamente vietato il commercio, la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli, adulti, così come è sempre vietata la distruzione, dispersione, alterazione di nidi, asportazione di uova, larve, bozzoli, adulti.
Per questo è assolutamente vietato il commercio, la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli, adulti, così come è sempre vietata la distruzione, dispersione, alterazione di nidi, asportazione di uova, larve, bozzoli, adulti.
Le api
La tutela delle api è affidata alla L.R. nr. 5 del 24 marzo 2004, e in particolare agli articoli 11 ("Disposizioni per l'attività del settore apistico") e 12 ("Disciplina del nomadismo in apicoltura") di tale Legge.
In particolare, la Legislazione fa espresso divieto di trattamenti insetticidi e caricidi sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura fino alla caduta dei petali, oltre che sugli alberi di qualsiasi specie, qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti (salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate).
In particolare, la Legislazione fa espresso divieto di trattamenti insetticidi e caricidi sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura fino alla caduta dei petali, oltre che sugli alberi di qualsiasi specie, qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti (salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate).