Caccia e dintorni...
L'attività venatoria è regolata dalla legislazione nazionale (L. 157/92) e dalla legislazione regionale (L.R. 26/93), oltre che da specifici regolamenti a livello provinciale, di ATC (Ambito Territoriale di Caccia), di CA (Comprensorio Alpino). Entra poi in gioco la Legge sulle Armi, alcuni articoli del Codice Penale... Si tratta insomma di una Legislazione complessa e articolata, che i cacciatori "dovrebbero" già conoscere.
Ma se è vero che i seguaci di Diana esercitano un loro diritto, è altrettanto vero che i numerosi doveri che essi devono rispettare sono spesso sconosciuti alla maggior parte dei cittadini comuni. Se qualche situazione vi sembra poco rispettosa della normativa, o poco chiara, o comunque vi lascia qualsiasi dubbio, non esitate a contattare il nostro Nucleo di Guardie Venatorie: cercheremo di darvi tutte le risposte e i chiarimenti che vi possono servire.
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Limitazioni e divieti all'attività venatoria
Al di là della valutazione personale con cui ciascuno di noi può considerare la caccia, è indiscutibile che siano numerose le leggi che dettano limitazioni e divieti all'attività venatoria.
Nello svolgimento dell'attività di vigilanza è necessario conoscere non soltanto la Legislazione Nazionale e Regionale, ma anche gli specifici regolamenti (Provinciale, degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini), la Legge sulle Armi, alcuni articoli del Codice Penale...
Ogni visitatore di questo sito potrà trovare su Internet altri siti specifici su Codici e Legislazione (vedi la nostra sezione relativa ai Link utili).
In questa pagina vogliamo riepilogare solo alcune indicazioni imposte dalla legislazione, che devono essere rispettati da tutti i cacciatori, mentre in altre parti del sito è possibile conoscere le principali limitazioni specifiche della caccia da capanno e di quella vagante.
Non c'è tutto (e non ci potrebbe essere). Quelle che seguono sono solo alcune indicazioni di massima: comportamenti che potrebbero apparire normali da parte dei cacciatori sono spesso illegali, così come comportamenti fastidiosi possono essere benissimo perfettamente legittimi.
Abbiamo volutamente tralasciato alcune indicazioni troppo tecniche o che per essere correttamente interpretate richiederebbero specifiche competenze, preferendo invece soffermarci su situazioni e normative più semplici da
interpretare anche per la persona comune.
Nel dubbio, non esitate a contattarci segnalandoci situazioni o comportamenti che vi lasciano perplessi: cercheremo di darvi tutte le risposte e i chiarimenti che vi possono servire.
Nello svolgimento dell'attività di vigilanza è necessario conoscere non soltanto la Legislazione Nazionale e Regionale, ma anche gli specifici regolamenti (Provinciale, degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini), la Legge sulle Armi, alcuni articoli del Codice Penale...
Ogni visitatore di questo sito potrà trovare su Internet altri siti specifici su Codici e Legislazione (vedi la nostra sezione relativa ai Link utili).
In questa pagina vogliamo riepilogare solo alcune indicazioni imposte dalla legislazione, che devono essere rispettati da tutti i cacciatori, mentre in altre parti del sito è possibile conoscere le principali limitazioni specifiche della caccia da capanno e di quella vagante.
Non c'è tutto (e non ci potrebbe essere). Quelle che seguono sono solo alcune indicazioni di massima: comportamenti che potrebbero apparire normali da parte dei cacciatori sono spesso illegali, così come comportamenti fastidiosi possono essere benissimo perfettamente legittimi.
Abbiamo volutamente tralasciato alcune indicazioni troppo tecniche o che per essere correttamente interpretate richiederebbero specifiche competenze, preferendo invece soffermarci su situazioni e normative più semplici da
interpretare anche per la persona comune.
Nel dubbio, non esitate a contattarci segnalandoci situazioni o comportamenti che vi lasciano perplessi: cercheremo di darvi tutte le risposte e i chiarimenti che vi possono servire.
La fauna cacciabile
E' vietata la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami. NON chiamateci per i canarini o il merlo indiano, ma segnalateci la voliera con i fringuelli, o la gabbietta con la cincia! E' illegale.
E' vietato il commercio di uccelli vivi o morti, diversi da colombaccio, fagiano, germano, pernice, starna. Anche in questo caso segnalateci ristoranti, trattorie o negozi che propongono piatti "dubbi" (polenta e osei).
E' vietato prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli. Il contadino che raccogli le uova dai nidi di merlo, non ci fa la frittata (e non potrebbe comunque), ma cerca di arrivare alla schiusa per allevare e rivendere i piccoli, illegalmente, ai capannisti.
E' vietato il commercio di uccelli vivi o morti, diversi da colombaccio, fagiano, germano, pernice, starna. Anche in questo caso segnalateci ristoranti, trattorie o negozi che propongono piatti "dubbi" (polenta e osei).
E' vietato prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli. Il contadino che raccogli le uova dai nidi di merlo, non ci fa la frittata (e non potrebbe comunque), ma cerca di arrivare alla schiusa per allevare e rivendere i piccoli, illegalmente, ai capannisti.
In che periodo si può andare a caccia?
La caccia in Lombardia apre la terza domenica di settembre e si conclude al 31 gennaio. Per alcune specie (ungulati) la caccia di selezione si svolge prima di tali date. Per altre specie i limiti sono più ristretti. La caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì (giorni di "silenzio venatorio") ed è vietata la caccia nelle ore notturne.
Le limitazioni alla caccia da capanno
L'appostamento deve trovarsi ad almeno 100metri da immobili, stabili, fabbricati adibiti a uso abitazione o posto di lavoro, e ad almeno 50metri da strade carrozzabili (escluse poderali e interpoderali). Salvo alcune eccezioni, l'appostamento temporaneo è vietato nella Zona faunistica delle Alpi. è vietato il taglio di piante da frutto o interesse economico, per la preparazione Esistono precisi limiti minimi, per le dimensioni delle gabbie per la detenzione e il trasporto degli uccelli da richiamo è poi assolutamente vietato l'uso di richiami acustici, meccanici, elettronici, così come è vietato l'uso, a fine di richiamo, di uccelli accecati, mutilati o legati per le ali. Segnalateci tempestivamente situazioni di questo tipo: si tratta di reati penali!
Le limitazioni alla caccia vagante
E' vietato l'esercizio venatorio a meno di 100metri da immobili, stabili, fabbricati adibiti a uso abitazione o posto di lavoro.
E' vietato l'esercizio venatorio in giardini, parchi pubblici e privati, terreni adibiti ad attività sportive.
E' vietato l'esercizio venatorio a meno di 50metri da strade carrozzabili e linee ferroviarie-
E' vietato lo sparo a meno di 150metri in direzione di immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, strade, ferrovie, filovie, stazzi, recinti.
E' vietato (salvo alcune eccezioni) l'esercizio venatorio su terreni innevati è vietato il trasporto, in zone abitate o altre zone di divieto, di armi che non siano scariche e in custodia: non è quindi possibile uscire di casa, e girare in paese, con il fucile in spalla, anche se scarico.
Il cacciatore deve raccogliere i bossoli esplosi, e non abbandonarli sul terreno.
E' poi assolutamente vietato l'uso di richiami acustici, meccanici, elettronici. Segnalateci tempestivamente situazioni di questo tipo: si tratta di reati penali!
E' vietato l'esercizio venatorio in giardini, parchi pubblici e privati, terreni adibiti ad attività sportive.
E' vietato l'esercizio venatorio a meno di 50metri da strade carrozzabili e linee ferroviarie-
E' vietato lo sparo a meno di 150metri in direzione di immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, strade, ferrovie, filovie, stazzi, recinti.
E' vietato (salvo alcune eccezioni) l'esercizio venatorio su terreni innevati è vietato il trasporto, in zone abitate o altre zone di divieto, di armi che non siano scariche e in custodia: non è quindi possibile uscire di casa, e girare in paese, con il fucile in spalla, anche se scarico.
Il cacciatore deve raccogliere i bossoli esplosi, e non abbandonarli sul terreno.
E' poi assolutamente vietato l'uso di richiami acustici, meccanici, elettronici. Segnalateci tempestivamente situazioni di questo tipo: si tratta di reati penali!
Cosa fare se scopriamo una trappola
Gli unici mezzi di caccia consentiti dalla legislazione italiana, sono il fucile, l'arco e il falco. TUTTI gli altri mezzi sono illegali: la loro detenzione è punita con sanzione amministrativa, mentre l'uso è un reato perseguibile penalmente.
Tra i più diffusi mezzi illegali: reti, tagliole, bacchettoni spalmati di vischio, lacci, trappole a copertone, gabbie trappola....
Ricordiamo quindi alcuni vincoli, dettati dalla legislazione vigente:
ATTENZIONE: Se durante un escursione nei boschi vi imbattete in trappole, lacci, tagliole.... la cosa migliore che possiate fare è.... NON FARE NULLA! NON distruggeteli! NON fatevi vedere! Il vostro intervento sarebbe inutile e il bracconiere non farebbe altro che spostare la sua attività da un'altra parte.
Segnalateci invece, con la massima precisione possibile, il luogo e le circostanze del ritrovamento: spesso siamo riusciti a intervenire, identificando il bracconiere, dopo giorni (e notti...) di appostamenti. Abbiamo molta pazienza, più di quanto i bracconieri possano immaginare! Questo perché per essere sicuri che il bracconiere sia punito, dobbiamo coglierlo "con le mani nel sacco": non ci basta avere la certezza che si tratti di una determinata persona, dobbiamo essere noi, in veste di Pubblici Ufficiali, a coglierlo in flagranza di reato. Solo in questo modo possiamo avere la ragionevole certezza che la denuncia all'Autorità Giudiziaria si possa concludere con una condanna!
Tra i più diffusi mezzi illegali: reti, tagliole, bacchettoni spalmati di vischio, lacci, trappole a copertone, gabbie trappola....
Ricordiamo quindi alcuni vincoli, dettati dalla legislazione vigente:
ATTENZIONE: Se durante un escursione nei boschi vi imbattete in trappole, lacci, tagliole.... la cosa migliore che possiate fare è.... NON FARE NULLA! NON distruggeteli! NON fatevi vedere! Il vostro intervento sarebbe inutile e il bracconiere non farebbe altro che spostare la sua attività da un'altra parte.
Segnalateci invece, con la massima precisione possibile, il luogo e le circostanze del ritrovamento: spesso siamo riusciti a intervenire, identificando il bracconiere, dopo giorni (e notti...) di appostamenti. Abbiamo molta pazienza, più di quanto i bracconieri possano immaginare! Questo perché per essere sicuri che il bracconiere sia punito, dobbiamo coglierlo "con le mani nel sacco": non ci basta avere la certezza che si tratti di una determinata persona, dobbiamo essere noi, in veste di Pubblici Ufficiali, a coglierlo in flagranza di reato. Solo in questo modo possiamo avere la ragionevole certezza che la denuncia all'Autorità Giudiziaria si possa concludere con una condanna!